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Lo Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE MEDITERRANEO & AMBIENTE

Codice Fiscale: 90015720809

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’Associazione di promozione sociale denominata: “Federazione Internazionale Mediterraneo & Ambiente”.

Successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o equivalenti, la denominazione dell'organizzazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di promozione sociale (in sigla APS) nella seguente forma:

“Federazione Mediterraneo & Ambiente Associazione di promozione sociale”, in sigla denominata “MedAmbiente APS”.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'associazione ha sede in Marina di Gioiosa Jonica (RC) alla via Nazionale nord 39 A, ed ha durata a tempo indeterminato. L'Assemblea ordinaria dei soci può modificare la Sede legale e istituire ulteriori sedi secondarie sia in Italia, sia nei territori dell'Unione Europea. Il trasferimento della Sede legale dell’Associazione non comporta alcuna modifica dello statuto o dell'atto costitutivo. Federazione Mediterraneo & Ambiente potrà, inoltre, istituire con delibere del Consiglio Direttivo uffici e sedi operative dell'organizzazione in Italia e all'estero.

ART. 2) FINALITA’

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

 

In particolare la Federazione Internazionale Mediterraneo & Ambiente APS opera per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. L’associazione opera altresì nel campo della cultura, della socialità, dell’educazione non formale, del contrasto alla povertà educativa, degli scambi culturali internazionali, del servizio civile, della formazione, del sostegno alle persone non autosufficienti, della cooperazione euro-mediterranea, per la crescita della democrazia e di reali esperienze di auto organizzazione della società civile nell’area euromediterranea.

 

L'associazione si batte contro ogni forma di intolleranza, di razzismo, di ingiustizia, di violenza, di discriminazione, ed opera per l’attuazione e l’ulteriore estensione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Mediterraneo & Ambiente APS associa cittadini accomunati da un impegno collettivo finalizzato allo sviluppo della società umana e sostiene e promuove forme di autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di cittadinanza democratica e di risposta ai bisogni delle comunità. Nell'associazione ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

 

Mediterraneo & Ambiente agisce per la promozione ed il riconoscimento del ruolo chiave dell’associazionismo e del Terzo settore, anche attraverso attività di rete e di collaborazione con ulteriori enti del terzo settore ed organismi anche internazionali, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori.

 

L’Associazione esercita le proprie attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 tra cui:

 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

 

b) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,

 

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

 

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

 

f) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

 

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

 

h) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del Terzo settore;

 
i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto2014, n. 125, e successive modificazioni;

 

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

 

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

 

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

 

o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

 

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

 

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

t) organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive dilettantistiche;

 

u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   dialimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

 

 v) promozione della cultura della legalita', della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

 

w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

 x) cura di procedure di adozione internazionale ai  sensi  della legge 4 maggio 1983, n. 184;

 

 y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,  n. 225, e successive modificazioni;

 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata

 

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire a Mediterraneo & Ambiente Aps persone fisiche che approvano e condividano gli scopi e le finalità dello statuto, e i regolamenti interni, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

 

Oltre alle persone fisiche, possono far parte dell’Associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate) che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

 

ART. 4) DIRITTI - DOVERI SOCI

Gli/le associati/e a Mediterraneo & Ambiente hanno diritto a concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione. A tutti i soci spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per l'approvazione dei bilanci.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa preventiva richiesta scritta agli organi di amministrazione, ed approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

 

I soci sono tenuti a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, il loro contributo fattivo per il perseguimento degli scopi associativi e per lo sviluppo dell’Associazione. Essi, altresì, sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, ed a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti.

Inoltre tutti gli associati devono mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

I soci sono tenuti infine a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell’Assemblea dell'associazione.

 

La quota sociale rappresenta un versamento periodico destinato unicamente al sostegno economico dell'organizzazione e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

La quota associativa annuale deve essere versata entro i termini previsti. Il mancato versamento comporta la decadenza dello status di socio per morosità.

 

L’adesione a Mediterraneo & Ambiente non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

 

ART. 5) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO

Può diventare socio/a di Mediterraneo & Ambiente chiunque approvi le finalità e gli scopi dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

 

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

- dichiarare di aver preso visione e di attenersi strettamente al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel registro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

 

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo le modalità previste nel presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all' assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 7) SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

Mediterraneo & Ambiente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dl numero dei volontari.

ART. 8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Organo di controllo.

ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

  • discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
  • approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
  • deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

 

ART. 10) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/la Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari ed eccezionali il bilancio consuntivo può essere approvato entro otto mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il/la Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione) e deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

 

 

 

ART. 11) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e.

L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato/a mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

La partecipazione all'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso la sede dell’assise deve intendersi dove si trovano il/la Presidente.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati. 


 

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo di Mediterraneo & Ambiente è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi ed è composto da un numero di membri variabili tra i 3 e i 9 soci dell'associazione eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere-direttore.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Per la nomina di Presidente, segretario e direttore/tesoriere è strettamente richiesto il requisito della onorabilità, della indipendenza e della specifica professionalità in materia di terzo settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario. La convocazione può essere fatta anche telefonicamente o via mail e le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica in teleconferenza.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

 

Il Consiglio Direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  • delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea dei soci);
  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

ART. 13) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il/la Presidente del Consiglio Direttivo è il presidente di Mediterraneo & Ambiente. Il/la Presidente rappresenta l'associazione in giudizio e verso terzi. Ha la rappresentanza della associazione per tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ha l'uso della firma sociale ed è autorizzalo a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciando quietanza liberatoria e a conferire procure speciali per il compimento di singoli atti. Il Presidente - o un suo delegato - è autorizzato a stipulare con qualunque istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all'associazione, compreso il fido bancario. Il presidente potrà, in esecuzione di apposita delibera del CD, acquistare, permutare, vendere beni mobili e immobili. In caso di impedimento le mansioni spettano al segretario.

 

 

ART. 14) L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

 

 

ART. 15) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  • dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
  • contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
  • entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  • proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

 

Tutte le entrate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 16) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA

 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

 

ART. 17) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

  • Registro degli associati
  • Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
  • Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

 

ART. 18) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 19) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 

ART. 20) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

 

ART. 21) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 22) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.